Toscana - Legge 28/15 - articolo 4: Programmazione operativa e direttore per la programmazione di area vasta

  Articolo 4 - Programmazione operativa e direttore per la programmazione di area vasta

(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)

(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)

1. La Regione tramite l'area vasta garantisce, e sovraintende, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) all'attuazione della programmazione strategica regionale attraverso i piani operativi di area vasta e i piani delle singole aziende sanitarie che ne fanno parte, assicurando omogeneitā della metodologia organizzativa anche mediante una eventuale revisione degli ambiti di riferimento territoriale. La Regione assicura, inoltre, l'omogeneitā dei modelli organizzativi dipartimentali delle aziende unitā sanitarie locali;

2. L'azienda unitā sanitaria locale e l'azienda ospedaliero-universitaria operano attraverso i propri dipartimenti aziendali coordinati per la programmazione nei dipartimenti interaziendali di area vasta e attraverso eventuali modelli convenzionali nei diversi ambiti delle attivitā delle aziende stesse.

3. Il nuovo modello della programmazione di area vasta č formulato nell'ambito della proposta di legge di cui all'art. 18, in coerenza con quanto disposto dal Capo II del Titolo III della l.r. 40/2005 e secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) presso ciascuna area vasta č nominato un direttore per la programmazione, che svolge le seguenti funzioni:

1) elaborazione, in attuazione della programmazione regionale, di intesa con l'azienda ospedaliero-universitaria e l'azienda unitā sanitaria locale, della proposta di programmazione di area vasta, previo parere della conferenza dei sindaci di area vasta e del rettore dell'universitā per quanto di competenza;

2) verifica dell'attuazione della programmazione di area vasta nei piani operativi dell'azienda ospedaliero-universitaria e dell'azienda unitā sanitaria locale;

3) attivitā di monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta, nel rispetto, in ogni caso, dell'autonomia gestionale aziendale;

4) predisposizione per la Regione, in rapporto alla programmazione di area vasta e alla valutazione dei relativi piani operativi annuali dell'azienda ospedaliero-universitaria e dell'azienda unitā sanitaria locale, di una proposta di attribuzione delle risorse necessarie;

b) presso ciascuna area vasta č costituto un comitato operativo, composto dai direttori generali delle aziende sanitarie afferenti l'area vasta e dal direttore generale dell'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale che coadiuva il direttore per la programmazione per quanto attiene la elaborazione della proposta di programmazione di area vasta.

4. Il direttore per la programmazione di area vasta č nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

5. Il trattamento economico lordo del direttore per la programmazione di area vasta č pari a quello previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie.

6. Il direttore per la programmazione di area vasta si avvale di un nucleo tecnico appositamente costituito, senza oneri aggiuntivi, con personale messo a disposizione dalle aziende sanitarie e dal servizio sanitario regionale per le funzioni di supporto alla programmazione, all'attivitā di verifica e monitoraggio e all'attivitā tecnico amministrativa.

7. I provvedimenti connessi o conseguenti le attivitā del direttore per la programmazione di area vasta sono adottati dalla Regione, su proposta del direttore medesimo.


articolo precedente // articolo successivo