Toscana - Legge 28/15 - articolo 3: Linee di indirizzo per l'organizzazione del servizio sanitario regionale

  Articolo 3 - Linee di indirizzo per l'organizzazione del servizio sanitario regionale

(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)

(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)

1. Il modello organizzativo di riordino del servizio sanitario regionale si realizza secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) area vasta, quale sede di attuazione della programmazione strategica regionale;

b) dipartimento interaziendale di area vasta quale strumento di programmazione coordinata;

c) valorizzazione, attraverso modelli convenzionali tra azienda unità sanitaria locale e azienda ospedaliero-universitaria, della formazione, didattica e ricerca negli ambiti delle attività di prevenzione, territoriali e ospedaliere;

d) rafforzamento del governo con le comunità e gli enti locali; e) consolidamento del modello zonale-distrettuale dei servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso il rafforzamento del ruolo organizzativo e gestionale della zona-distretto o società della salute;

f) istituzione presso ciascuna azienda unità sanitaria locale del dipartimento della medicina generale e partecipazione della medicina generale nei dipartimenti interaziendali;

g) sviluppo delle reti e dei percorsi clinico-assistenziali attraverso l'integrazione delle attività tra le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliero-universitarie;

h) definizione e rispetto di specifici standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale e ospedaliera dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero-universitaria, con particolare attenzione alle zone disagiate, entro il 31 dicembre 2016;

i) rafforzamento dell'appropriatezza ed eticità nei percorsi di cura e nell'impiego dei medicinali e dei dispositivi medici;

l) valorizzazione e partecipazione del ruolo direzionale, della professione infermieristica e tecnico-sanitaria, della medicina generale e dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali;

m) partecipazione di tutti gli operatori del servizio sanitario regionale al processo di riordino, valorizzazione delle risorse umane e sviluppo delle competenze;

n) coordinamento e riorganizzazione delle attività di governo clinico regionale, di studio e ricerca in materia di epidemiologia, qualità e sicurezza dei servizi sanitari, formazione sanitaria e consulenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria, anche mediante l'eventuale costituzione di un unico organismo regionale;

o) riallineamento delle retribuzioni delle figure direzionali del sistema sanitario e socio-sanitario regionale il cui trattamento economico è collegato a quello degli organi di direzione delle aziende sanitarie.


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