Toscana - Legge 28/15 - articolo 2: Principi del riordino

  Articolo 2 - Principi del riordino

(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)

(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)

1. La revisione dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale è definita nel rispetto dei seguenti principi:

a) salute, come diritto per il singolo cittadino e dovere della collettività;

b) cittadini e associazioni dei malati, professionisti e programmazione, come elementi fondanti del sistema sanitario regionale;

c) uguaglianza, umanizzazione e personalizzazione delle cure anche con riferimento alla medicina complementare e integrata;

d) valorizzazione delle risorse umane, con attenzione al benessere organizzativo, della professionalità e delle competenze in ogni ruolo e profilo professionale e valorizzazione della medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

e) valorizzazione del sistema del volontariato;

f) appropriatezza ed eticità delle cure;

g) equità di accesso ai servizi e uniformità nei livelli di assistenza;

h) integrazione socio-sanitaria;

i) vicinanza ai territori e attenzione alle zone disagiate;

l) eticità e sobrietà nell'uso delle risorse;

m) salvaguardia e valorizzazione delle eccellenze presenti sul territorio;

n) promozione della ricerca e dell'innovazione in tutti gli ambiti organizzativi e professionali;

o) valorizzazione dell'organizzazione dell'assistenza per processi e della multidisciplinarietà nelle cure;

p) valorizzazione ed integrazione degli operatori privati accreditati nelle strategie del sistema sanitario regionale.


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