(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)
(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)
1. La revisione dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale è definita nel rispetto dei seguenti principi:
a) salute, come diritto per il singolo cittadino e dovere della collettività;
b) cittadini e associazioni dei malati, professionisti e programmazione, come elementi fondanti del sistema sanitario regionale;
c) uguaglianza, umanizzazione e personalizzazione delle cure anche con riferimento alla medicina complementare e integrata;
d) valorizzazione delle risorse umane, con attenzione al benessere organizzativo, della professionalità e delle competenze in ogni ruolo e profilo professionale e valorizzazione della medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
e) valorizzazione del sistema del volontariato;
f) appropriatezza ed eticità delle cure;
g) equità di accesso ai servizi e uniformità nei livelli di assistenza;
h) integrazione socio-sanitaria;
i) vicinanza ai territori e attenzione alle zone disagiate;
l) eticità e sobrietà nell'uso delle risorse;
m) salvaguardia e valorizzazione delle eccellenze presenti sul territorio;
n) promozione della ricerca e dell'innovazione in tutti gli ambiti organizzativi e professionali;
o) valorizzazione dell'organizzazione dell'assistenza per processi e della multidisciplinarietà nelle cure;
p) valorizzazione ed integrazione degli operatori privati accreditati nelle strategie del sistema sanitario regionale.