(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)
(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)
1. Al fine di promuovere ulteriori processi di efficientamento e razionalizzazione delle risorse, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta iniziative volte a garantire sobrietą nei comportamenti prescrittivi, appropriatezza nelle attivitą di diagnostica e terapia, eticitą nelle cure erogate, con particolare riferimento alle cure di fine vita, nonchč una sostenibile innovazione tecnologica nell'ambito del servizio sanitario regionale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono assunte anche attraverso processi di coordinamento degli organismi gią deputati a garantire la sicurezza, l'appropriatezza e l'economicitą delle cure erogate.
3. La Giunta regionale individua, con deliberazione da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, fra i dispositivi medici di fabbricazione continua o di serie finiti, di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 1 al regolamento emanato con decreto del Ministro della sanitą 27 agosto 1999, n. 332 (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalitą di erogazione e tariffe), quelli che devono essere acquisiti con procedure pubbliche di acquisto e distribuiti direttamente agli assistiti dalle aziende sanitarie, fatti salvi specifici accordi di livello regionale con la filiera distributiva.