(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)
(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)
1. La Giunta regionale adotta con deliberazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa informativa al Consiglio regionale, criteri, direttive e determinazioni per l'attuazione della legge stessa, prevedendo, altresì, tempistica e modalità di partecipazione e concertazione del processo di riordino.
2. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2015, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge che disciplina compiutamente il nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale, con riferimento a tutti gli istituti, enti e aziende del servizio sanitario regionale, nonchè agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e alla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.
3. Al fine di garantire la continuità delle attività di governo clinico e nelle more della riorganizzazione complessiva dei relativi organismi, i componenti degli organi del Consiglio sanitario regionale restano in carica sino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 2.