Toscana - Legge 28/15 - articolo 14: Funzioni del commissario dell'azienda unità sanitaria locale

  Articolo 14 - Funzioni del commissario dell'azienda unità sanitaria locale

(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)

(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)

1. Il commissario esercita per ciascuna azienda unità sanitaria locale cui è preposto, le funzioni attribuite al direttore generale ai sensi della l.r. 40/2005 e della normativa nazionale vigente in materia.

2. In attuazione dei principi e delle linee di indirizzo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, ed in coerenza con gli atti del commissario di area vasta, il commissario dell'azienda unità sanitaria locale cura il processo di fusione aziendale e il progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari, propedeutico alla nascita della nuova azienda, promuovendo interventi di semplificazione dei processi, razionalizzazione delle risorse e riassetto dell'organizzazione del personale.

3. A fini di cui al comma 2, il commissario dell'azienda unità sanitaria locale, nel rispetto delle direttive regionali, impartisce direttive ai vicecommissari per l'espletamento delle analisi organizzative in ciascuna azienda sanitaria, finalizzate all'unitarietà del sistema aziendale. In tale ambito può fare ricorso alle procedure di cui all'art. 2, commi 11 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale.

4. Per le attività connesse con gli interventi di revisione della spesa già avviati ed in fase di avvio, il commissario dell'azienda unità sanitaria locale opera in attuazione degli specifici indirizzi regionali, dirigendo e coordinando le attività poste in essere dai vicecommissari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso i bilanci di previsione e gli altri atti di indirizzo regionali adottati a tale fine.

5. Il commissario dell'azienda unità sanitaria locale si avvale di un nucleo tecnico appositamente costituito, senza oneri aggiuntivi, con personale o attività messi a disposizione dal servizio sanitario regionale.


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