Toscana - Legge 28/15 - articolo 13: Commissariamento delle aziende unità sanitarie locali

  Articolo 13 - Commissariamento delle aziende unità sanitarie locali

(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)

(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)

1. Il 1° luglio 2015 decadono i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari, i direttori dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali incluse in ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 1. Restano in carica gli altri organi aziendali e i titolari degli ulteriori incarichi di carattere gestionale la cui durata è connessa all'incarico del direttore generale.

2. Le aziende unità sanitarie locali incluse in ciascun ambito territoriale di cui all' art. 8, comma 1 sono rette da un unico commissario, di seguito denominato "commissario dell'azienda unità sanitaria locale ".

3. I commissari delle aziende unità sanitarie locali sono nominati dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, sentite le conferenze dei sindaci di area vasta ed entrano in carica il 1° luglio 2015.

4. Gli oneri derivanti dall'attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico delle aziende cui il commissario è preposto. L'atto di nomina individua l'azienda che provvede direttamente alle spese, compresi l'indennità e i rimborsi spettanti al commissario, e definisce i criteri di ripartizione delle stesse tra le aziende cui il commissario è preposto.

5. L'incarico di commissario dell'azienda unità sanitaria locale comporta l'esercizio delle pubbliche funzioni previste dalla presente legge. Al commissario spetta un'indennità forfetaria, unica per il complesso delle funzioni commissariali che è tenuto a esercitare verso le aziende sanitarie cui è preposto, stabilita nell'atto di nomina. L'indennità non può superare il trattamento economico lordo previsto per un direttore generale di azienda sanitaria, commisurato al periodo di svolgimento dell'incarico, ed è erogata per mensilità. Al commissario spetta altresì il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per il direttore generale di azienda sanitaria.

6. La nomina a commissario dell'azienda unità sanitaria locale dei dipendenti della Regione, di un ente o di un'azienda regionale, ovvero di un'azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonchè dell'anzianità di servizio, ed i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono ripartiti tra le aziende secondo quanto previsto al comma 4. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

7. Il commissario dell'azienda unità sanitaria locale è revocato qualora sia accertato il venir meno dei requisiti e delle condizioni per la nomina. Può essere altresì revocato in ogni tempo dall'incarico per inadempienze o gravi irregolarità nell'attuazione del mandato commissariale, e comunque in tutti i casi in cui è prevista la revoca del direttore generale di azienda sanitaria. Il provvedimento di revoca è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

8. Il Presidente della Giunta regionale nomina presso ogni azienda unità sanitaria locale un vicecommissario, in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario, di cui agli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992. La nomina del vicecommissario è effettuata previo confronto con la conferenza aziendale dei sindaci.

9. Il trattamento economico del vicecommissario è posto a carico del bilancio aziendale, è determinato nell'atto di nomina e non può superare la misura dell'80 per cento di quello previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie.

10. La nomina a vicecommissario dei dipendenti della Regione, di un ente o di un'azienda regionale, ovvero di un'azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonchè dell'anzianità di servizio, ed i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono posti a carico del bilancio aziendale. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

11. Il vicecommissario, per l'espletamento delle sue funzioni, nomina uno staff composto da professionisti del servizio sanitario regionale e, qualora se ne dimostri la necessità e qualora non si individui analoga professionalità all'interno dell'area vasta di riferimento, da non più di un soggetto esterno di comprovata esperienza nell'area interessata, iscritto negli elenchi degli aspiranti al ruolo di direttore sanitario o direttore amministrativo.

12. All'attività commissariale disciplinata dalla presente legge non si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).


articolo precedente // articolo successivo