Toscana - Legge 28/15 - articolo 12: Commissariamento delle aree vaste

  Articolo 12 - Commissariamento delle aree vaste

(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)

(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)

1. Il 1° maggio 2015 decadono i comitati di area vasta di cui all'art. 9, della l.r. 40/2005, e le relative funzioni sono assunte, in ciascuna area vasta, da un commissario di seguito denominato "commissario di area vasta".

2. Il commissario di area vasta, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5, ed in attuazione della programmazione regionale, elabora un piano annuale di area vasta, istituisce in via sperimentale i dipartimenti interaziendali di cui all'art. 6, comma 3, ne nomina i coordinatori sentiti il commissario dell'azienda unitā sanitaria locale, di cui all'art. 13, e il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, e definisce il riassetto delle funzioni e delle attivitā di area vasta.

3. Il commissario di area vasta č nominato dal Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, ed entra in carica il 1° maggio 2015.

4. Al commissario di area vasta si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 12 dell'art. 13; i relativi oneri sono posti a carico del fondo sanitario regionale. 5. Il commissario di area vasta si avvale di un nucleo tecnico appositamente costituito, senza oneri aggiuntivi, con personale o attivitā messi a disposizione dal servizio sanitario regionale.

6. I provvedimenti connessi o conseguenti alle attivitā del commissario di area vasta sono adottati dalla Regione, su proposta del commissario medesimo.


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