Toscana - Legge 28/15 - articolo 11: Conferenze zonali integrate

  Articolo 11 - Conferenze zonali integrate

(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)

(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)

1. Con la proposta di legge di cui all'art. 18 si procede a ridefinire la composizione e le funzioni della conferenza zonale dei sindaci di cui all'art. 34 della l.r. 41/2005, secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) la conferenza zonale integrata è composta da tutti i sindaci dei comuni afferenti allo stesso ambito zonale, ovvero dai presidenti delle unioni comunali, e dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o loro delegati;

b) i componenti della conferenza zonale integrata intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione così determinate:

1) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti delle amministrazioni locali, che lo ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente;

2) il 34 per cento del totale è assegnato all'azienda sanitaria locale di riferimento;

c) la conferenza zonale integrata assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dell'intesa di cui alla lettera d), numero 1);

d) la conferenza zonale integrata esercita le funzioni di indirizzo degli obiettivi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati di livello locale in accordo con la programmazione aziendale di area vasta, ed in particolare:

1) esprime l'intesa necessaria per la nomina del direttore di zona;

2) elabora gli atti di programmazione per la salute di livello locale e, a questo scopo, coordina gli strumenti della programmazione operativa di livello zonale;

3) attiva gli strumenti per il governo amministrativo, professionale e gestionale dell'integrazione socio-sanitaria secondo le disposizioni di legge;

e) il funzionamento della conferenza zonale integrata è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco a favore dell'assessore competente e la costituzione di un esecutivo della conferenza.


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