(Regione Toscana - Legge regionale n. 28, 16 marzo 2015)
(legge abrogata dall'articolo 96 della legge regionale 84/2015 - ndr)
1. Con la proposta di legge di cui all'art. 18, si procede a ridefinire la composizione e le funzioni della conferenza aziendale dei sindaci di cui all'art. 12 della l.r. 40/2005 secondo le seguenti linee di indirizzo:
a) la conferenza aziendale è composta dai presidenti delle conferenze zonali, ovvero delle società della salute, afferenti alla stessa azienda unità sanitaria locale, dal direttore generale della azienda unità sanitaria locale e dal direttore per la programmazione di area vasta, o loro delegati. La conferenza è presieduta da un presidente scelto fra i presidenti delle conferenze zonali. Alle sedute della conferenza aziendale possono partecipare altri due amministratori per ciascun ambito zonale senza diritto di voto;
b) i componenti della conferenza aziendale intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione così determinate:
1) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti delle conferenze zonali, ovvero delle società della salute, che lo ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente;
2) il 34 per cento del totale è assegnato all'azienda sanitaria locale di riferimento;
c) la conferenza aziendale assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dei pareri di cui alla lettera d), numeri 3) e 5), che sono deliberati a maggioranza dai soli componenti degli enti locali;
d) la conferenza aziendale esercita le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all'art. 3, comma 14, del d.lgs 502/1992, assume la funzione di raccordo tra la dimensione aziendale e la dimensione locale delle zone-distretto e in particolare:
1) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale;
2) approva il piano attuativo locale;
3) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera a) della l.r. 40/2005;
4) esamina ed esprime parere sugli atti di bilancio dell'azienda unità sanitaria locale;
5) propone al Presidente della Giunta regionale, in seduta riservata alle sole componenti comunali, la revoca del direttore generale ai sensi dell'art. 39, comma 8, della l.r. 40/2005;
6) approva il piano integrato di salute;
e) il funzionamento della conferenza aziendale è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco a favore dell'assessore competente e la costituzione di un esecutivo della conferenza.