(ricorso per questione di legittimitā costituzionale del 26.05.15 - ndr)
(Regione Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n. 4, 13 marzo 2015)
1. La Regione definisce con regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della riservatezza dei dati sanitari e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, le modalitā di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario presso l'Azienda per l'assistenza sanitaria, le relative modalitā di trasmissione alla banca dati, nonchč di accesso e consultazione dei dati in essa contenuti, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 č adottato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale.
La presente legge regionale sarā pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.