Friuli - Legge 4/15 - articolo 6: Banca dati

  Articolo 6 - Banca dati

(ricorso per questione di legittimità costituzionale del 26.05.15 - ndr)

(Regione Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n. 4, 13 marzo 2015)

1. L'Azienda per l'assistenza sanitaria cura la tenuta della banca dati contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.

2. L'accesso alla banca dati è protetto e limitato al personale autorizzato dell'Azienda per l'assistenza sanitaria nel rispetto delle disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9.
(sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16/15 - ndr)

3. Presso gli sportelli di tutte le Aziende per l'assistenza sanitaria della regione viene attivato il servizio di registrazione sulla Carta regionale dei servizi delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, nonchè di codifica sulla tessera sanitaria dell'avvenuta effettuazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.


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