(Regione Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n. 4, 13 marzo 2015)
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario
producono
effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità
decisionale del predisponente e perdono validità solo su richiesta
del dichiarante; non necessitano di alcuna riconferma.
(sostituito dalla lettera d) del comma 1
dell'articolo 1 della legge regionale 16/15 - ndr)
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere revocate o modificate dal dichiarante in qualunque momento.
3. Il cambio di residenza in un comune appartenente a un'altra Azienda per l'assistenza sanitaria o in un'altra regione da parte del soggetto dichiarante non comporta la cancellazione dalla banca dati contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.