Friuli - Legge 4/15 - articolo 4: Validità, revoca e modifica delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

  Articolo 4 - Validità, revoca e modifica delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(Regione Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n. 4, 13 marzo 2015)

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario producono effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente e perdono validità solo su richiesta del dichiarante; non necessitano di alcuna riconferma.
(sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16/15 - ndr)

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere revocate o modificate dal dichiarante in qualunque momento.

3. Il cambio di residenza in un comune appartenente a un'altra Azienda per l'assistenza sanitaria o in un'altra regione da parte del soggetto dichiarante non comporta la cancellazione dalla banca dati contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario.


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