Friuli - Legge 4/15 - articolo 3: Fiduciari

  Articolo 3 - Fiduciari

(Regione Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n. 4, 13 marzo 2015)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento sanitario il soggetto interessato può nominare uno o più fiduciari o un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile con il compito di controllare il rispetto della volontà dal medesimo espressa nella dichiarazione e di contribuire a realizzarne la volontà.
(sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16/15 - ndr)

2. Il fiduciario è persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.

3. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente la dichiarazione.


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