(Regione Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n. 4, 13 marzo 2015)
1. Il cittadino che risiede o ha eletto il proprio domicilio in Friuli Venezia Giulia può richiedere l'annotazione della propria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario all'interno del registro regionale di cui all'articolo 1.
2. La Regione garantisce la possibilità ai cittadini di cui al comma 1 di registrare la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario sulla propria Carta regionale dei servizi, nonchè, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il cittadino, acquisita
una compiuta informazione, presenta all'Azienda per l'assistenza
sanitaria territorialmente competente un atto contenente la
dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, avente data certa
con firma autografa.
(ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 26.05.15; sostituito
dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della
legge regionale 16/15 - ndr)ndr)
4. L'Azienda per l'assistenza sanitaria inserisce le
dichiarazioni
anticipate di trattamento sanitario nella banca dati prevista
all'articolo 1 e, a richiesta della persona interessata, le registra
sulla Carta regionale dei servizi nonchè, in forma codificata, sulla
tessera sanitaria personale.
(ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 26.05.15 - ndr)
5. La dichiarazione prevista dal comma 2 ha ad oggetto la
volontà
del singolo di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in
caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di
coscienza e volontà definibile come permanente e irreversibile
secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello
internazionale.
(abrogato dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 1 della legge regionale 16/15 - ndr)
6. Il soggetto dichiarante può rilasciare l'autorizzazione a
comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti
l'esistenza della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e
il suo contenuto.
(sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell'articolo 1 della legge regionale 16/15 - ndr)