Friuli - Legge 4/15 - articolo 2: Dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

  Articolo 2 - Dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(Regione Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n. 4, 13 marzo 2015)

1. Il cittadino che risiede o ha eletto il proprio domicilio in Friuli Venezia Giulia può richiedere l'annotazione della propria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario all'interno del registro regionale di cui all'articolo 1.

2. La Regione garantisce la possibilità ai cittadini di cui al comma 1 di registrare la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario sulla propria Carta regionale dei servizi, nonchè, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il cittadino, acquisita una compiuta informazione, presenta all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente un atto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, avente data certa con firma autografa.
(ricorso per questione di legittimità costituzionale del 26.05.15; sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16/15 - ndr)ndr)

4. L'Azienda per l'assistenza sanitaria inserisce le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario nella banca dati prevista all'articolo 1 e, a richiesta della persona interessata, le registra sulla Carta regionale dei servizi nonchè, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale.
(ricorso per questione di legittimità costituzionale del 26.05.15 - ndr)

5. La dichiarazione prevista dal comma 2 ha ad oggetto la volontà del singolo di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di coscienza e volontà definibile come permanente e irreversibile secondo i protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.
(abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16/15 - ndr)

6. Il soggetto dichiarante può rilasciare l'autorizzazione a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti l'esistenza della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e il suo contenuto.
(sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16/15 - ndr)


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