(sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16/15 - ndr)
(Regione Friuli Venezia Giulia - Legge regionale n. 4, 13 marzo 2015)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile che viene garantito anche nella fase finale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge.
2. La Regione garantisce, altresì, il diritto all'autodeterminazione della persona nell'accettazione o rifiuto delle cure mediche per sè più appropriate in relazione a tutte le fasi della vita, ivi compresa quella terminale.
3. La Regione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli
2,
3, 13 e 32 della Costituzione, dall'articolo 9 della Convenzione di
Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n.
145 e dall'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, istituisce un registro regionale delle
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), con accesso
ai dati tramite Carta regionale dei servizi.
(ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 26.05.15 - ndr)
4. La presente legge, nelle more dell'approvazione di una normativa in materia a livello nazionale, intende regolamentare in modo omogeneo su tutto il territorio regionale la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, fermo restando un successivo adeguamento a seconda di quelle che saranno le disposizioni previste dalla normativa statale.
5. La Regione favorisce, altresì, la possibilità di rendere
esplicita, contestualmente al deposito nel registro regionale delle
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, la volontà in
merito alla donazione post mortem dei propri organi e tessuti,
promuovendo inoltre periodiche iniziative pubbliche finalizzate a
ricordare e promuovere la possibilità di effettuare tali
dichiarazioni.
(ricorso per
questione di legittimità costituzionale del 26.05.15 - ndr)