(Regione Lazio - regolamento n. 20, 22 luglio 2014)
1. Ai fini della valutazione per la conferma dell'accreditamento di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 22 aprile 2011, n. 6, ogni azienda sanitaria locale firmataria del contratto/accordo di cui al comma 2 dell'art. 3 provvederà, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad inviare alla Regione Lazio - Direzione salute ed integrazione sociosanitaria una relazione in merito al raggiungimento o meno della quota percentuale di cui al comma 2 dell'art. 3 da parte dei soggetti erogatori operanti nel territorio di propria competenza.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.