Lazio - Regolamento 20/14 - articolo 5: Comunicazione settimanale delle agende

  Articolo 5 - Comunicazione settimanale delle agende

(Regione Lazio - regolamento n. 20, 22 luglio 2014)

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, ciascun erogatore, nell'ambito della quota definita, comunica alla propria azienda di riferimento e al ReCUP il dettaglio delle agende che intende condividere in modalità concorrenziale, ovvero di quelle che intende mettere a disposizione esclusiva del sistema regionale, a partire dalla data di entrata nel sistema per i successivi sei mesi, e comunque fino alla quarta settimana a partire da quella con la prima disponibilità Ad esempio, se un erogatore entra nel sistema alla data del 2 maggio dovrà mettere a disposizione le agende riferite alle settimane che vanno dal 5 maggio al 5 novembre; se però, per una determinata prestazione, la prima settimana con disponibilità è quella che va dal 20 al 26 ottobre, dovranno essere messe a disposizione le agende fino al 16 novembre.

2. Successivamente, ciascun erogatore aggiornerà settimanalmente il dettaglio delle agende messe a disposizione, in modo da mantenere le condizioni indicate al punto 1: almeno sei mesi e almeno quattro settimane a partire da quella con la prima disponibilità.

3. Le comunicazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno contenere, con lo stesso dettaglio, il totale delle prestazioni offerte dal soggetto erogatore nel periodo considerato.


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