Lazio - Regolamento 20/14 - articolo 3: Definizione del budget annuo per i soggetti accreditati

  Articolo 3 - Definizione del budget annuo per i soggetti accreditati

(Regione Lazio - regolamento n. 20, 22 luglio 2014)

1. Le prestazioni specialistiche prenotate mediante il ReCUP ed erogate dalle strutture accreditate rientrano nella produzione sottoposta al budget annuale per il livello massimo di finanziamento di tali strutture.

2. Nello schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le aziende sanitarie locali/Regione e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale sarà espressamente prevista l'indicazione, per ogni prestazione, della percentuale delle agende che il soggetto si impegna a mettere settimanalmente a disposizione del sistema ReCUP regionale in fase di avvio e il valore da raggiungere nel corso del primo anno.


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