Toscana - Legge 91/14 - articolo 3: Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 1/R/2014

  Articolo 3 - Modifiche all'articolo 7 del d.p.g.r. 1/R/2014

(Regione Toscana - legge regionale n. 91, 31 dicembre 2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 1/R (Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010, n. 61/R) le parole «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 1/R/2014 č sostituito dal seguente:

«2. Le strutture di cui al comma 1 si adeguano ai requisi ti di cui all'allegato A del d.p.g.r. 61/R/2010, come sostituito dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2015.».


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