Toscana - Legge 91/14 - articolo 1: Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2010

  Articolo 1 - Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 61/R/2010

(Regione Toscana - legge regionale n. 91, 31 dicembre 2014)

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010 n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) dopo le parole «obbligo di orario» sono inserite le seguenti: «e le strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche nelle quali il direttore sanitario è soggetto ai vincoli di orario di cui al comma 1 bis,».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 61/ R/2010 è inserito il seguente:

«1 bis. Nelle strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche l'orario del direttore sanitario è così articolato:

a) nessun obbligo di orario nelle strutture che svolgono esclusivamente attività semiresidenziale ed in quelle residenziali con un numero di posti letto inferiore a trenta;

b) dodici ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra trenta e sessanta;

c) diciotto ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra sessantuno e ottanta.».


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