(Regione Toscana - legge regionale n. 91, 31 dicembre 2014)
1. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2010 n. 61 (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51) dopo le parole «obbligo di orario» sono inserite le seguenti: «e le strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche nelle quali il direttore sanitario è soggetto ai vincoli di orario di cui al comma 1 bis,».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 61/ R/2010 è inserito il seguente:
«1 bis. Nelle strutture terapeutiche per persone con dipendenze patologiche l'orario del direttore sanitario è così articolato:
a) nessun obbligo di orario nelle strutture che svolgono esclusivamente attività semiresidenziale ed in quelle residenziali con un numero di posti letto inferiore a trenta;
b) dodici ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra trenta e sessanta;
c) diciotto ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra sessantuno e ottanta.».