(Regione Toscana - legge n. 89, 30 dicembre 2014)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
Preambolo
Art. l - Modifiche all'art. 4 della l.r. 22/2013
Art. 2 - Modifiche all'art. 8 della l.r. 22/2013
Art. 3 - Modifiche all'art. 9 della l.r. 22/2013
Art. 4 - Entrata in vigore
Preambolo
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;
Visto il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita);
Vista la legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);
Considerato quanto segue:
1. E' necessario prorogare, alla data del 1° ottobre 2015, in considerazione della complessità degli adempimenti legati al censimento degli impianti sportivi e alla determinazione del fabbisogno formativo, il termine del previsto dall'art. 9 della l.r. 22/2013;
2. E' necessario, altresì, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 della l.r. 22/2013, introdurre alcune modifiche finalizzate all'adeguamento della stessa l.r. 22/2013 alle linee guida ministeriali, adottate con il d.m. salute 24 aprile 2013, in attuazione dell'art. 7, comma 11, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012;
Approva la presente legge