(Regione Friuli Venezia Giulia - legge regionale n. 17, 16 ottobre 2014)
(legge abrogata dall'articolo 71 della legge regionale 22/2019 - ndr)
1. La Regione individua le Università di Trieste e di Udine quali risorse e partner per garantire un miglioramento continuo dello stato di salute della popolazione regionale.
2. Le Università, in particolare attraverso le attività di didattica, ricerca e assistenza del settore biomedico, e la Regione operano in stretto raccordo perseguendo l'eccellenza in tutte le attività e definendo su base annuale obiettivi misurabili e risorse adeguate rispetto:
a) alla formazione di base, specialistica e continua post-lauream del personale del Servizio sanitario regionale;
b) alla ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, anche individuando tematiche e risorse per lo sviluppo di settori di comune interesse;
c) alle attività assistenziali da garantire e sviluppare nel rispetto delle esigenze del Servizio sanitario regionale e delle funzioni universitarie di didattica e ricerca, anche adottando specifici modelli organizzativi innovativi;
d) alla promozione dell'innovazione in una prospettiva internazionale finalizzata a favorire il miglioramento della salute e la crescita sociale ed economica dell'intera comunità regionale.
3. Per l'implementazione degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, la Regione promuove altresì una collaborazione costante con la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e gli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale.
4. La Regione e le Università monitorano con una apposita commissione paritetica su base annuale l'impatto socio sanitario, scientifico, formativo ed economico dei programmi condivisi e definiscono ulteriori eventuali piani di sviluppo.
5. La Regione e le Università disciplinano quanto previsto al comma 2, lettere a), b) e d), con apposito protocollo d'intesa, e quanto previsto al comma 2, lettera c), con il protocollo d'intesa di cui all'art. 4, comma 2.