(Regione Piemonte - legge regionale n. 15, 4 settembre 2014)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 10/1995;
b) il primo periodo del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 10/1995;
c) il primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 10/1995;
d) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale).