(Regione Piemonte - legge regionale n. 15, 4 settembre 2014)
1. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, della l.r. 10/1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, ha efficacia dalla data di scadenza dei collegi sindacali attualmente in carica.
2. Ogni riferimento testuale ai collegi dei revisori dei conti delle aziende sanitarie regionali, contenuto in leggi regionali, è sostituito dalle parole "Collegio sindacale".