(Regione Piemonte - legge regionale n. 15, 4 settembre 2014)
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali) è sostituito dal seguente:
"1. Il Collegio sindacale è organo delle Aziende sanitarie regionali per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 10/1995 è sostituito dal seguente:
"2. Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3-ter del d.lgs. 502/1992, designati rispettivamente:
a) uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati);
b) uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) uno dal Ministero della salute.".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 10/1995 è inserito il seguente:
"2 bis. I requisiti per la nomina dei componenti dei Collegi sindacali devono garantire elevati standard di qualificazione professionale e sono definiti previa intesa sancita in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, relativamente al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".
4. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 10/1995 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "tre anni".