Lazio - Regolamento 11/14 - articolo 2: Disposizioni generali

  Articolo 2 - Disposizioni generali

(Regione Lazio - regolamento n. 11, 30 aprile 2014)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati di cui all'art. 1 è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è effettuato quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non sia possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari e i dati siano, in ogni caso, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.


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