Lazio - Regolamento 11/14 - articolo 1: Oggetto

  Articolo 1 - Oggetto

(Regione Lazio - regolamento n. 11, 30 aprile 2014)

1. Il presente regolamento, in attuazione ed integrazione dei commi 26 e 27 dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011), identifica, ai fini del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, i tipi di dati e le operazioni eseguibili dalle strutture della Giunta regionale, dalle Aziende unità sanitarie locali, dagli enti dipendenti e delle agenzie regionali, dalle società e dagli altri enti privati a partecipazione regionale nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, nel caso in cui la stessa non specifichi i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte di soggetti pubblici, secondo il disposto di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).


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