1. La commissione che formula il giudizio finale sulla formazione specifica in medicina generale è composta da:
a) la presidente o il presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano, ovvero una sua delegata o un suo delegato, che la presiede;
b) una direttrice o un direttore di struttura complessa dell'area chirurgica;
c) un medico di medicina generale;
d) una o un rappresentante del Ministero della Salute;
e) una professoressa ordinaria o un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designata o designato dal Ministero della Salute a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
f) una professoressa ordinaria o un professore ordinario dell'area della medicina generale.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono nominati su proposta dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano.