(Regione Emilia-Romagna - legge n. 11, 17 luglio 2014)
1. Fermo restando quanto previsto dal prontuario terapeutico regionale, l'impiego dei farmaci cannabinoidi deve avvenire, in ogni caso, nell'ambito di un protocollo che evidenzi l'obiettivo terapeutico e la sicurezza nell'uso dei farmaci nonchè preveda criteri di follow-up del paziente.