Emilia - Legge 11/14 - articolo 2: Impiego terapeutico dei farmaci cannabinoidi in ambito ospedaliero o assimilabile

  Articolo 2 - Impiego terapeutico dei farmaci cannabinoidi in ambito ospedaliero o assimilabile

(Regione Emilia-Romagna - legge n. 11, 17 luglio 2014)

1. L'impiego terapeutico dei farmaci cannabinoidi si intende effettuato in ambito ospedaliero o assimilabile quando concorrono le seguenti condizioni:

a) la fase di inizio del trattamento si svolge presso le strutture del Ssr che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o assimilabile;

b) i farmaci cannabinoidi sono prescritti dal medico specialista che ha in cura il paziente e sono allestiti e dispensati dalla farmacia ospedaliera.

2. L'eventuale prosecuzione del trattamento in sede di dimissioni assistite č condizionata, in ogni caso, alla necessitā di una continuitā terapeutica con il ricorso ai farmaci cannabinoidi giā utilizzati nelle strutture di cui al comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, i relativi oneri sono a carico del Ssr


articolo precedente // articolo successivo