(Regione Abruzzo - legge regionale n. 33, 21 maggio 2014)
1. Il punto 1), della lettera b), del comma 3, dell'art. 35 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) č sostituito dal seguente:
«1) la disponibilitą continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilitą dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;».