(Regione Abruzzo - legge regionale n. 33, 21 maggio 2014)
1. L'art. 12 della legge regionale n. 47/1984 è sostituito dal seguente:
«Art. 12.
Sequestro
1. Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al Direttore Generale competente a ricevere il rapporto, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge n. 689/1981, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982.».