(Regione Abruzzo - legge regionale n. 33, 21 maggio 2014)
1. L'art. 11 della legge regionale n. 47/1984 č sostituito dal seguente:
«Art. 11.
Esecuzione forzata
1. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
2. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni fissato per il pagamento, il Direttore Generale, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute con la procedura prevista dagli articoli 5 e seguenti del regio decreto n. 639 del 1910.».