Abruzzo - Legge 33/14 - articolo 5: Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1984

  Articolo 5 - Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1984

(Regione Abruzzo - legge regionale n. 33, 21 maggio 2014)

1. L'art. 11 della legge regionale n. 47/1984 č sostituito dal seguente:

«Art. 11.

Esecuzione forzata

1. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

2. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni fissato per il pagamento, il Direttore Generale, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute con la procedura prevista dagli articoli 5 e seguenti del regio decreto n. 639 del 1910.».


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