(Regione Abruzzo - legge regionale n. 33, 21 maggio 2014)
1. L'art. 9 della legge regionale n. 47/1984 è sostituito dal seguente:
«Art. 9.
Pagamento della somma determinata con l'ordinanza-ingiunzione
1. Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 8 deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità previste dall'art. 6. Dell'avvenuto pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere della ASL che lo ha ricevuto, al Direttore Generale che ha emesso l'ordinanza.
2. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
3. Il Direttore Generale, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della sanzione inflitta in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a quindici euro. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Direttore Generale, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.
4. L'obbligato può estinguere in ogni momento il debito mediante un unico pagamento.».