(Regione Abruzzo - legge regionale n. 33, 21 maggio 2014)
1. La Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni Regionali, procede al recupero delle risorse erogate a favore di FIRA S.p.A. a titolo di soggetto attuatore di interventi regionali.
2. Per le finalitą di cui al comma 1, le Direzioni Regionali, ognuna per quanto di propria competenza, adottano le procedure finalizzate alla restituzione delle economie di risorse conseguenti alla conclusione degli interventi da parte di FIRA S.p.A. e all'acquisizione delle stesse al bilancio regionale.
3. Le economie acquisite sulla base della presente disposizione sono imputate al capitolo di entrata 03.05.001 - 35026.1 denominato «Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari» e sono destinate al finanziamento delle maggiori spese previste nella variazione al bilancio dell'esercizio finanziario corrente disposte con il presente articolo.
4. Le maggiori spese sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al presente articolo. Qualora le entrate riscosse risultino inferiori a quelle previste, la Giunta regionale, previa proposta della Direzione regionale competente in materia finanziaria, definisce le maggiori spese autorizzate finanziabili con le entrate di cui al presente articolo.
5. Al bilancio di previsione di cui alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016» sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione «Prospetto A» allegato alla presente legge.