(Regione Abruzzo - legge regionale n. 33, 21 maggio 2014)
1. L'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), come modificato dalla legge regionale n. 12/2014, è sostituito dal seguente:
«Art. 2.
Accertamento della violazione
1. Le violazioni di norme, di cui all'art. 1, sono accertate mediante processo verbale.
2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti dati:
a) indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
b) generalità e qualifica del verbalizzante o dei verbalizzanti;
c) generalità del trasgressore, sua residenza e qualifica rivestita in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 689/1981;
d) descrizione del fatto costituente la violazione;
e) indicazione delle norme violate;
f) indicazione della norma che prevede la pena pecuniaria e l'ammontare della stessa;
g) individuazione di eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981 e loro generalità;
h) indicazione, nel caso di pagamento in misura ridotta dell'ammenda entro sessanta giorni dalla data di contestazione, della misura dell'ammenda stessa e delle modalità stabilite dalla ULSS per il pagamento;
i) indirizzo della ASL dove il contravventore deve far pervenire copia della ricevuta a dimostrazione del pagamento effettuato;
l) indicazione del Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge n. 689/1981, ed al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito e può presentare scritti o documenti difensivi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;
m) firma del contravventore o dei contravventori e di quanti hanno proceduto ad accertare la violazione;
n) eventuale relata di notifica.
3. La ASL del territorio nel quale è stata contestata la violazione è tenuta ad inviare copia del processo verbale alla ASL dove il prodotto posto in vendita è stato approntato in modo non rispondente alla normativa vigente.
4. Nel caso il fatto sia stato commesso nel territorio di altra Regione, la ASL trasmette copia del processo verbale alla Regione competente per territorio.».