Abruzzo - Legge 21/14 - articolo 3: Entrata in vigore

  Articolo 3 - Entrata in vigore

(Regione Abruzzo - legge n. 21, 17 aprile 2014)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


articolo precedente