Abruzzo - Legge 21/14 - articolo 2: Sostituzione del comma 2, dell'art. 83 della legge regionale 64/2012

  Articolo 2 - Sostituzione del comma 2, dell'art. 83 della legge regionale 64/2012

(Regione Abruzzo - legge n. 21, 17 aprile 2014)

1. Il comma 2, dell'art. 83 della legge regionale n. 64 del 18 dicembre 2012 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)" è così sostituito:

"2. La Consulta è presieduta dal dirigente del Servizio competente per materia o, su sua delega, dal Direttore del Centro Regionale del sangue ed è composta:

a) dai direttori delle strutture trasfusionali regionali o, in mancanza, da un rappresentante delle predette strutture designato dal Direttore generale della ASL di riferimento;

b) da un rappresentante a livello regionale di ciascuna delle Associazioni o Federazioni dei donatori volontari di sangue;

c) da un rappresentante delle società scientifiche del settore.".


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