Sicilia - Legge 10/14 - articolo 9: Laboratori

  Articolo 9 - Laboratori

(Regione Sicilia - legge n. 10, 29 aprile 2014)

1. I laboratori pubblici e privati che svolgono attività di analisi sull'amianto devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa statale e comunitaria in materia, compresa la disciplina del necessario accreditamento dall'ente certificatore riconosciuto dallo Stato e devono adempiere agli specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria ed in campioni massivi previsti dall'allegato 5 del decreto ministeriale 14 maggio 1996. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è definito il "Tariffario regionale amianto" per le attività di competenza dei laboratori.


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