(Regione Sicilia - legge n. 10, 29 aprile 2014)
1. L'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 promuove, coordina e realizza, entro i termini indicati, le seguenti iniziative:
a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la ridefinizione ed aggiornamento, secondo le direttive del Piano nazionale amianto 2013 e le prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni, del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" approvato con decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995. Il nuovo "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" ha una validità quinquennale ed è emanato con decreto del Presidente della Regione previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana;
b) entro 60 giorni dall'emanazione del nuovo "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", la definizione e notifica delle linee guida per la redazione, in ogni comune, del "Piano comunale amianto" finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto. I comuni provvedono entro tre mesi dalla comunicazione delle linee guida ad adottare il proprio "Piano comunale amianto" che, entro 30 giorni dall'adozione, è trasmesso all'Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile. I comuni, inoltre, provvedono a rendicontare annualmente al suddetto Ufficio i risultati conseguiti. La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una riduzione percentuale, nella misura stabilita dall'Ufficio amianto, delle risorse assegnate ai comuni in materia di amianto e comunque non inferiore al 40 per cento di quelle spettanti;
c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la redazione di un portale informativo inserito nel sito web della Presidenza della Regione ed il cui contenuto deve essere diffuso prioritariamente nelle scuole di ogni ordine e grado, negli ospedali pubblici e privati, nei porti ed aeroporti, nelle caserme ed in tutte le imprese pubbliche e private operanti nel territorio regionale, in particolare per ciò che concerne le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previsti dalla normativa vigente in materia, la pericolosità dell'amianto, le procedure di rimozione, la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro;
d) la tempestiva comunicazione ai competenti ministeri dei dati annuali ai sensi dell'art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 nonchè la mappatura dei siti interessati dalla presenza, anche naturale, di amianto ai sensi e con la copertura finanziaria previsti dalla legge 23 marzo 2001, n. 93 e dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2003, n. 101;
e) il trattamento, aggregazione e classificazione dei dati derivanti dall'attività di censimento dei siti contaminati secondo le indicazioni del nuovo "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" di cui alla lettera a);
f) il monitoraggio, in collaborazione con le Aziende sanitarie provinciali, dei siti pubblici o ad utilizzo pubblico con maggior rischio sanitario per la popolazione;
g) il coinvolgimento di tutti i cittadini, anche in forma associata, sulle problematiche relative alla presenza ed alla contaminazione dell'amianto;
h) la promozione delle azioni di sostegno, economico, sanitario e psicologico ai soggetti affetti da patologie asbesto-correlate o esposti alle fibre di amianto.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sono definiti i criteri di premialità per gli enti e i soggetti pubblici e privati che adottano interventi utili alla prevenzione, individuazione e risanamento di siti, impianti, edifici e manufatti contenenti amianto.