(Regione Sicilia - legge n. 10, 29 aprile 2014)
1. Costituiscono obiettivi della presente legge:
a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione;
b) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;
c) il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto;
d) la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonchè in materia di risanamento dei siti contaminati;
e) la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione;
f) la eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto in tutto il territorio regionale.