Sicilia - Legge 10/14 - articolo 14: Impianto regionale di trasformazione dell'amianto

  Articolo 14 - Impianto regionale di trasformazione dell'amianto

(Regione Sicilia - legge n. 10, 29 aprile 2014)

1. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina in coerenza con la normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti speciali i requisiti per autorizzare la realizzazione, prioritariamente in una delle aree a rischio ambientale del territorio regionale, di un impianto di trasformazione dell'amianto in sostanza inerte da attivare a servizio di tutti gli ambiti territoriali. L'impianto di trasformazione dell'amianto è realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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