Sicilia - Legge 7/14 - articolo 8: Fondo per la ricerca sanitaria in Sicilia

  Articolo 8 - Fondo per la ricerca sanitaria in Sicilia

(Regione Sicilia - legge regionale n. 7, 24 febbraio 2014)

1. L'Assessore regionale per la salute di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il decreto, a valenza triennale, con il quale istituisce "il Fondo per la ricerca sanitaria in Sicilia" il cui saldo attivo annuale č destinato esclusivamente a copertura finanziaria del fabbisogno relativo all'attivazione dei progetti di ricerca disciplinati dalla presente legge nonchč per gli oneri connessi ai valutatori di cui all'art. 3, nella misura stabilita con il decreto di cui al presente comma. Nel "Fondo per la ricerca sanitaria in Sicilia" confluiscono le erogazioni liberali e le donazioni di Enti, Aziende ed Istituti di credito, Fondazioni, Societā di capitale pubbliche e private, Case farmaceutiche, Associazioni di categoria e rappresentanze sindacali, Atenei, Cliniche private, Societā scientifiche, Enti ecclesiastici, lasciti testamentari ed ogni altra forma di libera contribuzione pubblica o privata di provenienza regionale, nazionale, comunitaria ed extracomunitaria.

2. La struttura intermedia del Dipartimento regionale per le attivitā sanitarie e Osservatorio epidemiologico č competente per la gestione e la responsabilitā contabile ed amministrativa delle risorse sopra individuate del Fondo per la ricerca sanitaria in Sicilia.


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