(Regione Sicilia - legge regionale n. 7, 24 febbraio 2014)
1. Presso l'Assessorato regionale della salute è costituita una Commissione tecnica per la ricerca sanitaria nominata con decreto dell'Assessore regionale per la salute entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione tecnica dura in carica tre anni ed i suoi componenti designati non possono essere riconfermati per più di una volta.
2. La Commissione tecnica è così composta:
a) dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, con il ruolo di presidente;
b) dirigente responsabile della struttura intermedia dell'Assessorato regionale della salute competente in materia;
c) tre membri designati dai Rettori delle Università di Palermo, Messina e Catania;
d) un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
e) un membro designato dall'Assessore regionale per la salute, di riconosciuta competenza;
f) un rappresentante del Dipartimento regionale delle attività produttive;
g) un rappresentante del Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale;
h) un rappresentante del Dipartimento regionale della programmazione;
i) l'Avvocato generale della Regione o un suo delegato;
j) tre membri designati rispettivamente, uno dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S) di diritto pubblico e di diritto privato, uno dalle Aziende di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione (A.R.N.A.S) ed uno dalle Aziende ospedaliere.
3. Le funzioni di segreteria sono affidate al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico che le svolge attraverso la struttura intermedia competente in materia.
4. I componenti della Commissione tecnica non possono valutare progetti cui partecipano direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo. I componenti della Commissione tecnica, prima delle sedute dichiarano, a pena di decadenza dall'incarico, di non aver presentato direttamente o indirettamente alcuna proposta di ricerca nell'ambito dei bandi in corso e di non partecipare ad alcun titolo ad alcuno dei progetti presentati a valere sui bandi regionali, nazionali o comunitari.
5. La Commissione tecnica, oltre a predisporre il programma triennale a norma dell'art. 2:
a) propone le materie di ricerca oggetto dei bandi annuali, fissa la durata dei progetti e la tipologia di spese ammissibili;
b) individua le procedure di selezione dei progetti che garantiscono, in ogni caso la valutazione in forma anonima e con criteri trasparenti, oggettivi e basati su indicatori internazionalmente riconosciuti, avendo cura di favorire la partecipazione ai progetti di ricerca da parte di giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni alla data di emanazione dei bandi; esprime apprezzamento sui bandi;
c) individua i valutatori internazionali sulla base delle parole chiave oggetto del bando;
d) valuta l'ammissibilità dei progetti di ricerca coerentemente ai bandi regionali, nazionali o comunitari;
e) approva le selezioni dei progetti effettuate dai valutatori internazionali;
f) esprime parere sull'entità e la durata del finanziamento o cofinanziamento relativo a ciascun progetto selezionato, anche in ragione delle risorse disponibili;
g) valuta, nella misura prevista dai singoli bandi, i risultati parziali e finali delle ricerche;
h) si esprime in merito all'utilizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale dei risultati delle ricerche, anche in relazione alle finalità del Piano sanitario regionale. La Commissione tecnica invia annualmente all'Assessore regionale per la salute una relazione sullo stato di attuazione delle ricerche ed una relazione sulle realizzazioni del programma triennale;
i) promuove eventi di comunicazione per valorizzare e diffondere i risultati dei progetti, degli interventi nell'ambito della ricerca, delle correlate ricadute positive sul Sistema sanitario regionale;
j) promuove la ricerca medico-scientifica anche con l'assegnazione di borse di studio a giovani laureati, all'interno di ogni progetto presentato, che siano impegnati in attività di ricerca in campo sanitario, con l'obiettivo di creare profili professionali ad alta qualificazione in grado di sviluppare soluzioni innovative e nuove tecnologie clinico-assistenziali; le borse di studio sono assegnate a ricercatori residenti in Sicilia e usufruite in territorio regionale, nazionale ed estero e, al fine di promuovere azioni d'internazionalizzazione dell'attività di ricerca in Sicilia, a ricercatori non residenti che si impegnano a svolgere in Sicilia l'attività per l'intera durata della borsa di studio;
k) favorisce la collaborazione con ricercatori italiani e stranieri che possono apportare, nei filoni di ricerca individuati nel programma, i contributi e le migliori pratiche riconosciute a livello internazionale;
l) dedica almeno una seduta annuale ai referenti aziendali di cui al comma 1 dell'art. 6, al fine di illustrare le proprie determinazioni e acquisire suggerimenti e proposte.
6. La Commissione tecnica ha facoltà di acquisire informazioni e chiarimenti da parte dei presentatori dei progetti di ricerca; può inoltre richiedere, senza costi aggiuntivi, pareri tecnici e scientifici di esperti, anche stranieri, competenti nelle materie trattate. La Commissione è convocata su iniziativa del suo Presidente e/o dell'Assessore o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
7. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; le pronunce sono adottate a maggioranza assoluta dei partecipanti.
8. Per la partecipazione ai lavori della Commissione, che devono svolgersi prevalentemente in video-conferenza, non è previsto alcun compenso o rimborso spese.