Sicilia - Legge 7/14 - articolo 4: Presentazione dei progetti

  Articolo 4 - Presentazione dei progetti

(Regione Sicilia - legge regionale n. 7, 24 febbraio 2014)

1. Ogni progetto di ricerca, presentato a seguito dei bandi di cui alla presente legge ovvero nei cui bandi la Regione abbia il ruolo di destinatario istituzionale, prevede la partecipazione di un operatore facente capo al Servizio sanitario regionale come specificato al punto a). In conformitą ai bandi di invito di cui all'art. 3 i progetti di ricerca possono essere presentati da gruppi di ricercatori o da ricercatori singoli operanti in una delle seguenti istituzioni o strutture, anche in forma associata:

a) aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere e aziende ospedaliere universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato ed altre strutture facenti parte del Servizio sanitario regionale;

b) istituti e dipartimenti delle universitą, italiane e straniere;

c) altre strutture pubbliche e private, italiane e straniere, la cui missione di ricerca sia esplicitamente indicata nello statuto o atto costitutivo, in possesso di esperienza certificata e mezzi idonei.

2. Le strutture di ricerca interessate, o il capofila del partenariato in caso di progetti presentati in forma associata, devono comunque avere una sede operativa nel territorio della Regione.


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