Sicilia - Legge 7/14 - articolo 1: Obiettivi

  Articolo 1 - Obiettivi

(Regione Sicilia - legge regionale n. 7, 24 febbraio 2014)

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione nazionale in materia di ricerca scientifica ed in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale, promuove la ricerca finalizzata biomedica e sanitaria quale strumento per il miglioramento del Servizio sanitario regionale, dei servizi sanitari e socio sanitari nonchè delle condizioni di salute della popolazione. La ricerca sanitaria è orientata al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Sistema sanitario regionale e deve concretizzarsi in risultati da trasferire al Servizio sanitario regionale, al fine di migliorarne l'efficienza, l'efficacia, l'appropriatezza e l'innalzamento delle competenze e della qualità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore regionale per la salute adotta, con decreto, un programma triennale di ricerca sanitaria in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, nazionale e comunitaria in campo biomedico, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari e nell'applicazione sanitaria delle nuove tecnologie.

3. Nell'ambito del programma triennale di ricerca sanitaria possono essere compresi progetti, indagini e studi finalizzati ad esigenze, necessità e bisogni del Sistema sanitario regionale volti al miglioramento, estensione e crescita delle conoscenze epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione, finanziabili anche integralmente o cofinanziati nell'ambito dei bandi di ricerca nazionali o comunitari. Possono essere altresì compresi studi e ricerche sulle patologie nosograficamente ancora non codificate.

4. L'Assessorato regionale della salute promuove integralmente o parzialmente i progetti di ricerca secondo le condizioni e i limiti di finanziamento indicati nei bandi di gara e nella presente legge.


premessa // articolo successivo