Abruzzo - Legge 4/14 - articolo 9: Entrata in vigore

  Articolo 9 - Entrata in vigore

(Regione Abruzzo - legge n. 4, 4 gennaio 2014)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarą pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


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