(Regione Abruzzo - legge n. 4, 4 gennaio 2014)
1. Per l'anno 2013, dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, quantificato in euro 50.000,00, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nella U.P.B. 12.01.001, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato «Fornitura farmaci cannabinoidi ad uso terapeutico», del bilancio pluriennale 2013-2015, individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 «Ordinamento contabile della Regione Abruzzo».
3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.