(Regione Abruzzo - legge n. 4, 4 gennaio 2014)
1. Al fine di favorire la diffusione della conoscenza delle evidenze scientifiche pił aggiornate sull'efficacia e sicurezza dei trattamenti con medicinali cannabinoidi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove, attraverso l'utilizzo dei mezzi che ritiene idonei con il supporto del Centro Regionale di Farmacovigilanza di cui all'art. 90 della legge regionale n. 64/2012, una specifica informazione ai medici e ai farmacisti operanti nella Regione Abruzzo.